Una mano di bimbo che si appoggia sulla mano della mamma

Mamme single: bonus, aiuti e agevolazioni 2024

Da anni la crisi devasta le famiglie e le mamme single sono in continuo aumento. Lo Stato, per venire incontro a questa nuova esigenza, mette a disposizione degli assegni per le mamme e per le famiglie che vivono un disagio finanziario.

Nel nostro Paese non esistono dei veri e propri sussidi in favore delle madri single, monoreddito o del tutto disoccupate, ma è possibile richiedere delle agevolazioni e degli assegni. Sicuramente non sono la risoluzione del problema, ma riescono ad arginare le situazioni di emergenza almeno per un po' di tempo.

Vediamo quali sono i fondi a cui le mamme single, in difficoltà, possono accedere:

Assegno di inclusione

Questo nuovo sostegno ha sostituito il reddito di cittadinanza ed è un aiuto pensato per famiglie che includono almeno una persona disabile, minorenne o ultrasessantenne

Per poter accedere all’assegno di inclusione, sono necessarie le seguenti condizioni:

  • un ISEE non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui;
  • un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro (esclusa la prima casa, il cui valore massimo non potrà superare, in ogni caso, i 150.000 euro);
  • non si deve essere in possesso (o avere la disponibilità) di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei sei mesi antecedenti la richiesta;
  • non si può essere proprietari di navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili di ogni genere;
  • non siano state date dimissioni volontarie nei 12 mesi antecedenti alla domanda (eccetto quelle per giusta causa).

L’assegno di inclusione può arrivare fino a 7.560 euro all’anno e verrà erogato su una carta che ha lo stesso funzionamento del vecchio reddito di cittadinanza. Sono concessi dei prelievi, ma limitatamente a 100 euro per singolo componente (moltiplicati sulla base delle scale di equivalenza).

La domanda si inoltra attraverso il portale INPS a cui si accede attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Bonus mamme disoccupate

Si tratta di una misura di sostegno al reddito concessa per 5 mesi dai Comuni, ma erogata dall’Inps in base all’ISEE. Questo contributo, chiamato anche “assegno di maternità”, è riservato alle madri disoccupate (o non lavoratrici) con i seguenti requisiti

  • un figlio di età inferiore a sei mesi (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024), ma anche un figlio adottato o in affidamento pre-adottivo fino ai 6 anni oppure di ragazzi fino ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali;
  • cittadinanza italiana o comunitaria con residenza in Italia (o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno);
  • un ISEE inferiore a 20.221,13 euro (questo parametro varia di anno in anno); 
  • non si deve usufruire di altre indennità di maternità ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per accedere al bonus mamme disoccupate bisogna presentare una domanda presso il proprio Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla conclusione dell’adozione, esibendo la seguente documentazione:

  • carta di identità e tessera sanitaria della richiedente;
  • eventuale permesso di soggiorno in caso di mamma extracomunitaria;
  • modello ISEE aggiornato;
  • IBAN su cui accreditare il sussidio;
  • autocertificazione attraverso la quale si dichiara il rispetto di tutti i requisiti precedentemente esposti e di non aver presentato per lo stesso figlio la domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato.

L’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre, nei seguenti casi:

  • neo mamma minorenne. La richiesta potrà farla il padre se maggiorenne, un genitore della madre o un rappresentante legale;
  • decesso della madre. La domanda può essere inoltrata dal padre che abbia riconosciuto il figlio;
  • abbandono del neonato da parte della madre. La richiesta può essere fatta dal padre a condizione che il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
  • separazione legale tra i coniugi. Può inoltrare domanda l’adottante o l’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983. La richiesta può essere presentata dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori. Può inoltrare domanda l’affidatario a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

L’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo Istat, registrati negli ultimi dodici mesi ed è pari a 404,17 euro per cinque mensilità (2.020,85 euro complessivi).

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